Page 29 - Elul 5776
P. 29
¡¨©b`¥©©¨
0ƨƦƞƧƭƢƝƢ6ơƚƛƛƚƭ
U
Racconto per il tavolo di Shabbat
ĆėĆĘčĆęĎĊęğij 27
“Dallo straniero è lecito prendere un interesse, ma dal tuo fra-
tello non potrai prendere alcun interesse, così che Hashem, il
Tuo Signore, ti possa benedire in ogni prodotto dell’impegno
della tua mano” (Devarim 23, 21).
Un prete cattolico si rivolse una volta a Rabbì Zvi Hirsch Levin,
noto talmudista e rabbino capo di Berlino nel 17° Secolo, do-
mandandogli come fosse possibile che nella Torah sia coman-
dato che “dallo straniero è lecito prendere un interesse, ma dal
tuo fratello non potrai prendere alcun interesse” (Devarim 23,
21): che giustizia c’è nel consentire ad un ebreo di ricevere in-
teressi su denaro prestato ad un non ebreo ma non su prestiti
fatti ad ebrei?
Rispose così Rabbì Zvi Hirsch: “I non ebrei non sono obbligati
a rispettare i precetti della nostra Santa Torah. Per questa ra-
gione, quando un ebreo prende in prestito del denaro da un non
ebreo, quest’ultimo può legittimamente applicare degli interessi
nei confronti dell’ebreo. E che giustizia ci sarebbe qualora l’ebreo
non potesse, a sua volta, domandare interessi al non ebreo nel
caso contrario in cui, invece, sia quest’ultimo ad ottenere il pre-
stito dall’ebreo? La regola è quindi la seguente: un ebreo non
può pretendere interessi da un altro ebreo, e pertanto, anche
qualora sia lui ad ottenere denaro in prestito da un altro ebreo,
non è tenuto a corrispondere interessi sulla somma ricevuta. Il
non ebreo, invece, può pretendere interessi su importi prestati
ad un ebreo, e pertanto quando è un ebreo a prestare denaro ad
un non ebreo, anche egli può senz’altro richiedere interessi sugli
importi prestati…”.
- Scritto da Giorgio Calò -