Page 75 - TORà E HAFTARòT CARTONATO con Audio
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Rashi nella traduzione
         1169   della Torà e delle Haftaròt       Glossario

                             le sarebbero uscite delle voci. Vi è la proibizione di agire come gli ideonìm
                             e anche di consultarli.
            karèt            È un’espressione comunemente tradotta con il termine “recisione”. Si trat-
                             ta di una punizione prevista dalla Torà e comminata dal Signore per alcune
                             trasgressioni, che consiste in una morte prematura prima dei sessant’anni
                             e senza lasciare figli.
            ketubà           contratto di matrimonio redatto secondo la normativa rituale ebraica. In
                             esso sono riportati i doveri del marito nei confronti della sposa durante e
                             dopo il matrimonio. La ketubà include il diritto di garanzia sui beni immobili
                             del marito ed eventualmente anche delle particolari clausole economiche
                             che siano state concordate tra gli sposi.

            khalalà          Si trova in Vaikrà 21, 7 e significa donna profanata, vale a dire una donna
                             nata dal matrimonio tra un sacerdote e una donna a lui preclusa, come ad
                             esempio una vedova oppure una divorziata.
            khallà           Porzione che andava destinata a un kohèn da prelevare da qualunque
                             impasto fatto con uno dei cinque tipi di granaglie; fintanto che non viene
                             prelevata la khallà l’impasto è tével e non può essere mangiato. La minima
                             quantità di impasto dalla quale è necessario prelevare la khallà è equiva-
                             lente a 43,2 uova, pari a 1200 o 1650 gr. a secondo degli autori. Oggigior-
                             no la khallà viene prelevata e bruciata.

            khamètz          Prodotti lievitati contenenti almeno una delle cinque specie di granaglie:
                             grano, orzo, avena, spelta (farro) e segale. Il khamètz è vietato di Pésakh.
            khattàt          Offerta espiatoria di una pecora o di una capra, parte della quale era bru-
                             ciata sull’altare e parte consumata dai kohanìm nel santuario, qualora si
                             fosse commessa per errore, trascuratezza o ignoranza una trasgressione
                             che, una volta eseguita intenzionalmente, sarebbe stata punita con la pena
                             divina del karèt (per esempio, lavorare di Shabbàt, non digiunare di Kippùr,
                             mangiare khamètz a Pésakh).
            khérem           Il termine indica scomunica o voto all’interdizione. Si usa di solito per de-
                             finire il parziale o completo allontanamento di una persona dalla comunità
                             ebraica come mezzo punitivo o coercitivo su di lei al fine di obbligarla a
                             mutare il comportamento. Il termine ha però altri significati, tra i quali quel-
                             lo di un voto personale in seguito al quale si rinuncia a una certa proprietà,
                             considerandola consacrata e mettendola in questo modo a disposizione e
                             sotto la giurisdizione del santuario.
            khòmer           Misura equivalente a 10 efà oppure a 30 seàh, circa 220 litri. Secondo
                             la tradizione la superficie che può essere seminata con un seàh è pari a
                             2.500 ammòt quadrate, metà dell’area del cortile del tabernacolo. L’area
                             corrispondente a quella seminabile con un khòmer di grano è quindi pari a
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